Pubblichiamo in esclusiva l’intervento del dottor Edoardo Bai a proposito dell’esito della sentenza di primo grado sul processo contro la dirigenza dell’allora Montedison, proprietaria di una parte del Polo del Petrolchimico di Mantova, che ha causato la morte di decine di operai tra il 1970 e il 1989 a causa dell’esposizione a sostanze cancerogene e l’insorgenza di tumori polmonari e leucemie. E’ la prima volta che una corte di giustizia riconosce il rapporto causa effetto fra esposizione a benzene e leucemia, aprendo la strada a futuri sviluppi in sede giudiziaria, ma anche per numerosi, possibili, risvolti pratici per il risarcimento del danno biologico. Ma su 73 casi di tumore oggetto del dibattimento, soltanto una decina hanno avuto riconoscimento pieno, sia perché la maggior parte è caduta in prescrizione, sia perché non è stato riconosciuto un nesso con l’esposizione lavorativa.
Edoardo Bai già medico del lavoro, responsabile della ASL di Milano 1 fino al 2010, è una figura storica della Medicina per l’Ambiente in Italia (ISDE) Collabora e ha collaborato con Istituto dei Tumori di Milano ed è stato perito della Pubblica Accusa sul Petrolchimico di Porto Maghera e sul processo per il Petrolchimico di Mantova. E’ stato il Responsabile Scientifico dell’evento “Inquinamento e Salute: L’impatto sanitario delle attività a rischio e dei siti inquinati“, tenutosi a Mantova il 19-20 settembre 2014.
Come è noto, a metà ottobre è stata emessa la sentenza relativa al processo per le malattie professionali verificatesi nello stabilimento della Montedison di Mantova, che è stato il maggior produttore italiano di polistirolo. Per la produzione di polistirolo si parte dal benzene, nota sostanza cancerogena, legata, anche in Italia, a episodi epidemici di leucemia, soprattutto leucemia acuta non linfocitica. Altra patologia legata all’esposizione è l’anemia aplastica, anch’essa mortale e spesso evolvente in leucemia acuta. In sostanza, si tratta di un tossico del sistema emolinfopoietico (midollo osseo, produzione delle cellule del sangue), capace di provocare una lunga serie di malattie del midollo e del sangue, comprese varie forme di tumore.
In Italia i primi casi dimostrati sono del 1964, fra i lavoratori dell’industria tipografica e calzaturiera. Una stima del rischio relativo per emopatia (malattie del sangue) di Vigliani e altri ricercatori della Clinica del Lavoro di Milano calcola che i lavoratori esposti possono contrarre una o più di queste patologie con una probabilità 200 volte superiore ai non esposti (rischio relativo di 200). Nello stesso periodo molti ricercatori segnalano numerosi altri tipi di tumore del sangue in lavoratori esposti a benzene, soprattutto nel settore della gomma. NIOSH, l’Istituto Nazionale americano della sicurezza sul lavoro, pubblica una revisione del rischio occupazionale dei lavoratori del settore gomma; in questo caso i tumori non erano principalmente leucemie acute non
linfocitiche , ma linfomi. In sostanza, matura l’idea che il benzene sia un tossico capace di influenzare negativamente la formazione di tutte le cellule del sangue, comprendendo perciò sia i linfociti che i leucociti e le cellule che li producono.
Non tutti i ricercatori sono concordi con le affermazioni sopra ricordate; alcuni di essi limitano la certezza di effetti cancerogeni del benzene alle sole leucemie acute non linfocitiche, escludendo gli altri tipi di tumore, che sono molto più frequenti. Anche IARC (l’agenzia dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per lo studio dei tumori) non dà per certa l’azione cancerogena del benzene su tutte le cellule del sangue, con ciò innescando una polemica con Infante(NIOSH) che sottolinea come la maggior parte dei tumori da benzene nel settore della gomma è costituita da linfomi, acuti e cronici.
Questo era un quesito da risolvere nel corso del processo a Montedison. Da questo punto di vista la sentenza è insoddisfacente. Sono stati riconosciuti infatti soltanto due casi di leucemia, tutti e due leucemie acute non linfocitiche. Bisognerà attendere la pubblicazione delle motivazioni, ma l’impressione è che si sia scelto di riconoscere soltanto le evidenze storicamente scontate, senza approfondire gli studi più recenti che concordano sul fatto che il benzene colpisce il midollo osseo, e che il tipo di tumore che si sviluppa è determinato dallo stadio di maturazione in cui si trova la cellula che subisce un danno. Dato che tutte le cellule del sangue hanno origine da un unico progenitore, ne deriva che l’esposizione a benzene può provocare qualsiasi tumore delle cellule sanguigne, compresi i linfomi, acuti o cronici.
Ma nonostante questo limite, va sottolineato un aspetto grandemente positivo della sentenza: è la prima volta che una corte di giustizia riconosce il rapporto causa effetto fra esposizione a benzene e leucemia, aprendo la strada a futuri sviluppi in sede giudiziaria, ma anche per numerosi, possibili, risvolti pratici. Si tenga conto che il benzene viene emesso in atmosfera dalle autovetture e da qualsiasi processo di combustione che utilizzi petrolio, e che in Italia ne è proibito l’utilizzo soltanto come solvente, mentre viene adoperato in enormi quantità come materia prima o secondaria in numerose produzioni, come quella del polistirolo della ME di Mantova.
Ma nel processo si sono dibattuti altri temi di estrema importanza per la tutela dei lavoratori, che riguardano l’insorgenza fra gli operai di numerose altre patologie quali i mesoteliomi, i tumori polmonari, i tumori del pancreas, i sarcomi, i tumori del fegato. Per i mesoteliomi, vista l’ampia letteratura sul rapporto quasi esclusivo fra questo tumore e l’esposizione ad amianto, e visti i precedenti giudiziari, soprattutto il processo Eternit di Casale Monferrato, non ci sono stati eccessivi problemi. Meno scontato è stato il riconoscimento dei tumori polmonari, anch’essi correlati con l’esposizione ad amianto, utilizzato in ME come isolante termico delle tubazioni che trasportano liquidi caldi (centinaia di chilometri) e in altre funzioni meno diffuse.
Infatti mentre i mesoteliomi vengono tutti registrati, in Italia (ReNAM, Registro nazionale mesoteliomi), per il tumore polmonare poco o nulla è noto, eccetto ovviamente quanto pubblicato in letteratura sulla relazione con esposizione ad amianto e sull’effetto sinergico (addittivo o moltiplicativo) con il fumo di sigaretta. In questo caso quindi andava discussa l’esclusione dell’esposizione lavorativa come causa del tumore fra i fumatori e l’efficacia delle esposizioni a basse dosi. Infatti, mentre per i cancerogeni in generale è ormai pacifico che non esista una dose innocua, così non è per il tumore polmonare da amianto.
L’ opinione più autorevole nei procedimenti giudiziari è stata finora quella espressa nei criteri di Helsinki, che hanno stabilito che per sviluppare un tumore polmonare l’esposizione debba essere molto intensa, pari almeno a cinque volte il limite di 100 fibre litro, stabilito per le esposizioni lavorative e valido ancora oggi, sebbene l’utilizzo di amianto sia stato proibito fin dal 1992. Il riconoscimento della natura professionale di alcuni tumori polmonari che hanno colpito gli operai della Montedison costituisce quindi un ulteriore precedente positivo, a fronte di numerosi processi che hanno invece negato il rapporto fra questo tumore e lavoro.
Per quanto riguarda il tumore del pancreas, come periti, abbiamo notato un eccesso significativo fra i lavoratori ME. Purtroppo, questo eccesso non è riferibile ad un particolare reparto o ad una precisa esposizione. In letteratura esistono poche ricerche al riguardo, e sebbene in ME siano utilizzate sostanze già messe in relazione con i tumori del pancreas, ad esempio l’acrilonitrile, non è stato possibile associarle statisticamente all’eccesso che abbiamo verificato. Perciò l’assoluzione. Non sono un legale, perciò non entro nel merito; il principio di precauzione imporrebbe, visti i riscontri, di adottare misure cautelative, anche in assenza di certezze assolute, ma non so se questo principio sia adottabile in sede penale. Certo che sarebbe occorsa una buona dose di coraggio per riconoscere questo tumore come professionale, mentre il dispositivo della sentenza mostra molta cautela (per me eccessiva), nel trarre le conclusioni. Ancor meno elementi esistevano nel caso degli altri tumori più sopra citati, in particolare nessun eccesso è stato dimostrato, anzi, a causa dell’effetto lavoratore sano (gli operai hanno una mortalità inferiore a quella della popolazione generale) la frequenza dei tumori è addirittura inferiore fra gli operai ME in confronto con la popolazione regionale. Ciò sottolinea l’importanza di utilizzare confronti interni, cioè fra operai e impiegati, oppure fra operai esposti e non esposti dello stesso stabilimento. Anche in questo caso, però, osservazioni di questo tipo vengono raramente accettate in sede giudiziaria.
Che dire in conclusione? Il processo di Mantova è stato importante, e costituisce un precedente utilizzabile anche in altre sedi, per quanto riguarda leucemie e tumori polmonari. Però denuncia anche i limiti dello strumento giustizia, scarsamente utilizzabile a fini preventivi, e i limiti connessi alla interpretazione dei dati scientifici troppo prudente, che non rende quasi mai giustizia completa ai lavoratori. E’ importante quindi che i tecnici escano dal guscio delle certezze dimostrate, e comincino a esprimere più chiaramente le loro opinioni, mettendo in gioco i loro pareri, non soltanto le citazioni. La mancanza di chiarezza può innescare amarezza e disappunti, o addirittura una guerra fra poveri. Pensiamo per esempio al fatto che su 73 casi di tumore oggetto del dibattimento, soltanto una decina hanno avuto riconoscimento pieno, sia perché la maggior parte è caduta in prescrizione, sia perché non è stato riconosciuto un nesso con l’esposizione lavorativa. Di conseguenza, solo una minoranza ha ottenuto risarcimenti, lasciando nello sconforto la maggior parte dei danneggiati.
Ma ciò che è veramente scandaloso, a parer mio, è la lentezza con cui vengono istruiti e dibattuti questi processi: la denuncia, firmata da due consiglieri regionali di allora (Pippo Torri di Rifondazione Comunista e Carlo Monguzzi dei Verdi) risale a quindici anni fa; le indagini partono nel 2001; la sentenza è del 2014. Il governo Berlusconi ha dimezzato i tempi di prescrizione; ecco spiegata l’esclusione della maggior parte dei danneggiati.
Edoardo Bai
07/11/2014